Quello che è scritto nell’etichetta degli alimenti fornisce al consumatore importanti informazioni, quindi sarebbe importante imparare a leggerla, e a leggerla bene al fine di comprenderne le implicazioni.
In Italia, l’etichettatura degli alimenti segue il Regolamento Europeo 1169/2011, che ha aggiornato e semplificato le norme precedenti. L’obiettivo del regolamento è stato garantire al consumatore un’informazione chiara e corretta, in modo da non trarlo in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano. Il produttore dell’alimento è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.
L’etichetta deve obbligatoriamente contenere alcune informazioni:
- la denominazione commerciale dell’alimento (ad esempio, farina 00). Accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «liofilizzato», «surgelato»). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l’indicazione “decongelato”.
- l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che possa provocare allergie. Le sostanze che devono essere indicate, se ancora presenti nel prodotto finito, sono elencate in un allegato del Regolamento, e devono essere evidenziate con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- la quantità netta dell’alimento
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore
- il paese d’origine o il luogo di provenienza (indicazione obbligatoria per carni bovina, suina, ovina, caprina e avicola, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva)
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- la dichiarazione nutrizionale
Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile.
Inoltre, in etichetta altre informazioni possono essere fornite su base volontaria, purchè:
- non inducano in errore il consumatore
- non siano ambigue né confuse
- si basino su dati scientifici pertinenti
- non occupino lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie
Quando gli alimenti sono confezionati, le informazioni obbligatorie devono comparire sulla confezione, quando gli alimenti sono sfusi le informazioni devono essere disponibili nel posto vendita in modo che possa essere informato il consumatore finale.